L'art. 1813 del Codice Civile, recita testualmente:
"Il MUTUO è un contratto in base al quale, una parte detta "Mutuante" consegna all'altra, detta "Mutuatario", una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettabte cose, della stessa specie e qualità. Il codice in questa sezione non parla di interessi, ma tutti noi sappiamo che questo tipo di contratto prevede che il mutuatario debba corrispondere al mutuante, degli interessi sulla somma pattuita, (art.1284 Cod. Civ.).
E' importante a nostro giudizio, dare anche, qualche utile consiglio, dal momento che oggi la soluzione mutuo, è presa in considerazione dalla quasi totalità degli acquirenti prima casa.
Il contratto di mutuo, essendo bilaterale, viene stipulato il giorno stesso dell'atto di compravendita: nello specifico dopo il trasferimento di proprietà dal venditore all'acquirente. La rata del mutuo, fermo restando le condizioni dello stesso, dovrebbe partire dal mese successivo alla stipula, nel caso di rata mensile.
Importantissima la distinzione fra tasso di ingresso e tasso a regime perchè, nel primo caso il tasso non è quello effettivo ma un tasso che la banca applica solo per il primo periodo di mutuo (massimo 6 mesi), periodo in cui la rata è comprensiva di soli interessi e in cui non vi è abbattimento del capitale. Il tasso a regime, invece, è il tasso effettivo a cui la banca concede il finanziamento ed è mediamente più alto del tasso di ingresso e, punto fondamentale, è comprensivo di quota capitale.